Negli ultimi mesi si è parlato molto delle modifiche al Codice sella Strada per inasprire le pene a chi guida utilizzando il telefono. Vediamo quali sono i divieti e come usare il telefono in auto.
Il cellulare è una delle maggiori cause di distrazione dei guidatori quando sono in auto. L’uso del cellulare provoca, per questo, molti incidenti, che potrebbero essere evitati utilizzando questo strumento in momenti differenti da quello della guida. Tuttavia, il Codice della Strada ha chiarito diversi aspetti relativamente alla guida col cellulare; nello specifico, l’uso dello smartphone non è vietato di per sé, ma lo diventa se ciò comporta la separazione delle mani dallo sterzo
La prima cosa da chiarire riguarda ciò che lo stesso Codice della Strada concede ai guidatori in materia di utilizzo del cellulare. Secondo l’articolo 173 comma 2 del Codice della Strada:
“è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”
Anche le cuffie sonore sono vietate (tranne che per le forze dell’ordine); rimane però consentito l’utilizzo di strumenti come il viva voce, che permette di mantenere comunque le mani sul volante.
Il nuovo Codice della Strada ha introdotto delle nuove norme sulla guida con cellulare e ha chiarito alcuni punti. Dovrebbe essere ormai chiaro a tutti che, mentre si è alla guida non si possa telefonare o mandare messaggi; ci sono però alcuni aspetti che sarebbe bene approfondire.
Ad esempio, si può impostare la destinazione da raggiungere sullo smartphone utilizzato come navigatore? Oppure, si può utilizzare il telefono mentre si è fermi in coda?
Vediamo di rispondere a queste e ad altre domande, tenendo bene a mente che è fondamentale evitare distrazioni al volante per la nostra incolumità e per quella degli altri utenti della strada.
Secondo il nuovo Codice della Strada, la guida con cellulare è sempre vietata. Nello specifico, la legge vieta qualsiasi azione che implichi l’utilizzo fisico del telefono quando il veicolo è in marcia: dalla telefonata all’ invio di sms, dalla chat WhatsApp alla consultazione della rubrica telefonica o della lista degli appuntamenti.
In estrema sintesi, è vietato distogliere le mani dallo sterzo. Il telefono non si può toccare nemmeno per rifiutare una chiamata: la norma ne vieta qualsiasi uso.
Si, il Codice della Strada vieta la guida con cellulare anche se si è fermi in fila nel traffico, al semaforo o al casello. Secondo la legge infatti, l’auto non deve necessariamente essere in movimento: per “marcia” si intendono le normali manovre di guida.
In linea di massima, il navigatore satellitare si può utilizzare a patto che il cellulare venga posizionato dal guidatore sulla plancia comandi dell’auto o su un appoggio che non implichi una distrazione del conducente.
Ne consegue che la risposta è si, il GPS si può utilizzare, ma solo se posizionato in un determinato modo; in caso contrario, le autorità potrebbero comunque fare una multa.
L’utilizzo del telefono durante la marcia è consentito solo a condizioni ben precise. È possibile usarlo quando si è ancora parcheggiati, anche con il motore acceso. È consentito usare il cellulare se è connesso al bluetooth dell’auto, in questo caso chiaramente la sincronizzazione deve essere effettuata prima di mettersi in marcia.
È possibile usare il telefono con i comandi vocali, sempre a patto di non sfiorare il display.
Ovviamente, il buon senso deve suggerire di non distrarsi dalla guida per leggere il display dell’auto connesso al cellulare, gli occhi devono essere sempre concentrati sulla strada.
Cosa si rischia in caso di contestazione dell’utilizzo del telefono durante la marcia?
Ad oggi chi viene colto con il cellulare alla guida non rischia la sospensione della patente, a meno che non venga ripetuta la stessa infrazione nell’ arco di due anni.
Andando nello specifico, nell’art. 173 del Codice della Strada si parla di sanzioni che partono da un minimo di 165 ad un massimo di 661 euro, con decurtazione di 5 punti dalla patente.
Il comma 3 bis dice che:
“Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 165 a euro 661. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio”.